Le Bilance Omologate sono bilance certificate utilizzabili per la vendita di tutti quei beni che sono valorizzati tramite la loro massa. Tutte le bilance certificate possiedono un cartellino metrico in cui si trova la matricola della bilancia, l’anno di fabbricazione, la categoria di peso a cui appartiene, l’organismo che ha omologato la bilancia ed il decreto legge secondo il quale è stata costruita.
Quando è obbligatorio l’utilizzo di bilance omologate?
- Nel caso di esercizi commerciali, fissi o ambulanti, dove il peso determina il prezzo del prodotto venduto.
- Nelle situazioni in cui la determinazione del peso “massa” è un fattore determinante nel calcolo del prezzo o tariffa di vendita di un prodotto.
- All’interno dei laboratori di fabbricazione di medicinali o altro prodotto sottoposto a confezionamento o sulla base di una prescrizione medica del prodotto venduto (come ad esempio nel caso delle farmacie).
- In tutti i casi dove la determinazione del peso sia indispensabile per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, come ad esempio una pesa pubblica o bilance pesa assi in dotazione a enti pubblici o forze dell’ordine.
- La pesatura dei container trasportati via nave o in altro moto devono essere sottoposti a pesatura con bilancia omologata.
Chi esegue la sorveglianza sulle bilance?
La figura dell’Ufficiale Metrico della camera di commercio è tenuto ad effettuare la vigilanza sugli strumenti, i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;
Sanzioni
Le sanzioni (Multe) vanno da un minimo di € 516,00 a un massimo di €1.549,00 e vengono applicate a chi non sottopone la propria strumentazione con obbligo di Omologazione alla verifica legale. E’ prevista inoltre anche la possibilità di confisca della bilancia.
Per vere maggiori informazioni in merito all’omologazione di Pesi e di Bilance vi invito a leggere il Decreto dal quale sono state estrapolate parte delle informazioni contenute in questo post.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00102/sg
Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D.Lgs. 22/2207, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 19 del D.Lgs. 22/2007, si applica la sanzione stabilita all’art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D.Lgs. 517/92, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 10 del D.Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
Per tutti gli altri strumenti, ivi compresi quelli approvati secondo la norma nazionale di riferimento, per le violazioni degli obblighi sanciti dal D.M. 93/2017 riconducibili “all’uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge”, trova applicazione l’art. 692 c.p., che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 619 euro.