Possedere una bilancia, od un qualsiasi altro strumento di misura, con omologazione per la vendita oltre ad essere di grandissimo aiuto per i commercianti richiede anche l’onere di rispettare alcuni obblighi di legge.
Quando si ha l’intenzione di cominciare ad utilizzare una bilancia in un punto vendita che sia una bilancia nuova o usata c’è sempre bisogno di fare una comunicazione alla camera di commercio di inizio utilizzo dello strumento. In caso di bilancia nuova è sufficiente inviare la comunicazione di inizio di utilizzo dello strumento entro 30 giorni. Nel caso di una una bilancia usate che quindi ha cambiato il luogo di esercizio oltre alla comunicazione di inizio utilizzo andrà eseguita anche una nuova verifica metrica.
Verifica Periodica
La verifica periodica delle bilance è importante per certificare il corretto funzionamento di questi strumenti di pesatura.
In base alla tipologia di strumento deve essere eseguita ogni anno per quelle a funzionamento automatico di tipo AWI e ogni 3 anni per quelle di tipo NAWI a funzionamento non automatico quali possono essere quelle che possiamo trovare nei negozi, supermercati e macellerie.
Tenuta dello strumento
I titolari degli strumenti di pesatura hanno il compito di doverli sempre tenere al meglio per poterne permettere il corretto funzionamento.
Tra questi compiti rientrano:
- mantenere l’integrità del contrassegno apposto (bollino verde) a seguito della verifica metrica e di ogni altro sigillo di protezione.
- curare l’integrità dei sigilli provvisori qualora applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico;
- curare il corretto funzionamento dello strumento e non utilizzarlo qualora sia difettoso.

Dismissione dello Strumento
Alla Camera di Commercio oltre alla comunicazione di messa in funzione dello strumento va inoltrata anche la comunicazione di dismissione dello strumento metrico che deve essere effettuata anch’essa entro 30 giorni dall’effettiva dismissione dello strumento.
È importante seguire i consigli contenuti in questo articolo e verificare periodicamente le date di scadenza dei bollini per la verifica periodica per non incorre in sansoni.
La sorveglianza sull’effettiva effettuazione della verifica periodica viene effettuata dagli Ispettori degli Uffici Metrici delle Camere di commercio.
SANZIONI
La mancata verifica periodica delle bilance o i mancati sigilli e bollini fanno incorrere in sanzioni.
Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D.Lgs. 22/2007, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 19 del D.Lgs. 22/2007, si applica la sanzione stabilita all’art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D.Lgs. 517/92, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 10 del D.Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.